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30 mag 2011

RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

Ragazzi..qualcuno mi sa spiegare che sono queste riserve in sospensione di imposta? non sono tassate?? che significa? mi fate degli esempi?? 10 punti .
il concetto è MOLTO complesso e in ogni caso necessita di conoscenze minime di contabilità e diritto tributario senza le quali non si comprende la spiegazione.in ogni caso userò un linguaggio meno tecnico possibile:la legge prevede la possibilità che alcune riserve iscritte in C.E. siano tassate in un determinato momento che è successivo all'imputazione delle somme a riserva. significa che finché i soldi restano in riserva vale la sospensione e non ti sottopongono a tassazione la quale avverrà solo quando la riserva viene utilizzata o distribuita
Il comma 473 stabilisce che "Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati."Preliminarmente va osservato che le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, quali poste ideali del patrimonio netto, sono costituiti in occasione di particolari situazioni, in genere previste da norme speciali, che ne rinviano l'imposizione ad un momento successivo, generalmente coincidente con la distribuzione di detti fondi e riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione.Come è noto, le riserve e i fondi in sospensione di imposta che possono essere iscritti in bilancio sono per lo più riconducibili alle seguenti categorie:- riserve ex art. 55, comma 3, lettera b), del TUIR ante riforma;- riserve derivanti da operazioni di conferimento e di concentrazione;- riserve da condono;- riserva ex art. 70, comma 2-bis, del TUIR ante riforma.Le riserve formate ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del TUIR, nella versione in vigore sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1997, rilevano ovviamente qualora siano ancora esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio 2004. Al riguardo si osserva che detto articolo, al comma 3, prevedeva la possibilità di escludere dall'imposizione il 50 per cento dell'ammontare dei proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53 " se accantonato in apposita riserva". Tale importo avrebbe concorso alla formazione del reddito nella misura in cui detta riserva fosse stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti fossero stati destinati all'uso personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.Per quanto concerne le riserve che si formano in occasione delle operazioni di conferimento, si rammenta che non possono essere oggetto di affrancamento quelle formatesi in capo alla società conferente in occasione di operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (c.d. "conferimento in doppia sospensione d'imposta"). Ciò in quanto, come precisato nella risoluzione n. 82/E del 6 giugno 2000, tale riserva non costituisce, fiscalmente, un fondo in sospensione d'imposta, bensì una libera posta del patrimonio netto. Si tratta, infatti, esclusivamente di una voce di natura civilistica che, ai fini fiscali, è liberamente utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio e liberamente distribuibile ai soci senza alcun onere impositivo per la società. E ciò senza alcun effetto di affrancamento dei valori in sospensione iscritti nell'Attivo che si renderanno comunque imponibili al momento del loro realizzo.Al contrario, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva le riserve formatesi in occasione di conferimenti per effetto di altre disposizioni a carattere agevolativo "temporaneo" come, ad esempio, quelle generatesi ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che, diversamente, attribuivano pieno riconoscimento fiscale ai valori assunti dalla conferitaria. Su tale differenza si fonda il diverso trattamento di tali riserve ai fini dell'affrancamento.Non sono invece affrancabili ai sensi della disciplina in commento le riserve generatesi per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 ("Regolarizzazione delle scritture contabili") della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella circolare 21 febbraio 2003, n. 12/E è stato, infatti, chiarito che i componenti straordinari di reddito emersi per effetto della regolarizzazione non sono fiscalmente rilevanti e l'eventuale utile che si è generato è liberamente distribuibile.La possibilità di affrancare la riserva ex comma 2-bis dell'articolo 70 del TUIR ai sensi della disciplina in esame è già stata, peraltro, anticipata dalla scrivente nella circolare 27/E del 31 maggio 2005. In particolare, al paragrafo 4, in materia di disinquinamento dei bilanci pregressi, si chiarisce che le ragioni di tale scelta sono ricollegabili al fatto che l'importo in questione, non essendo collegato ad un disallineamento tra valori civilistici e fiscali, non rientra nell'ambito della disciplina del disinquinamento. Pertanto la specifica riserva, prevista dal previgente disposto dell'articolo 70, comma 2-bis del TUIR non può essere eliminata, sostituendola c

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